Il regolamento dell’Unione Europea prescrive limitazioni molto rigorose nell’utilizzo della Cannabis Sativa nella cosmetica. Ma è corretto fare di tutta l’erba un fascio? Proviamo a fare chiarezza.
La cosmesi è uno dei settori di mercato in più rapida evoluzione. Da un lato i cosmetici vanno molto soggetti alle mode, che cambiano velocemente. Dall’altro i continui progressi della tecnica rendono possibile ottenere sempre nuove formulazioni, più performanti e sempre più personalizzate per il pubblico di riferimento. L’aumento di popolarità dei prodotti di consumo a base di cannabinoidi ha investito anche questo settore. È dunque utile cercare di chiarire la situazione per quanto riguarda gli ingredienti a base di cannabis e i prodotti cosmetici, poiché sembra esserci una certa confusione.
Il regolamento dell’Unione Europea sui cosmetici proibisce di utilizzare nei prodotti sostanze stupefacenti e in particolare gli estratti vegetali provenienti dalle cime fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie se non accompagnati dalle sommità) da cui la resina non sia stata estratta, con qualsiasi nome essi possano essere designati. “Pianta di cannabis” indica qual-siasi pianta del genere Cannabis; e “Resina di cannabis” indica la resina separata, sia grezza che purificata, ottenuta dalla pianta di cannabis. L’olio di canapa non rientra nell’ambito del suddetto divieto basato sulla fonte della parte vegetale, perché è estratto dai semi, ma è comunque estremamente importante stabilire maggiori informazioni sulla lavorazione e sull’impianto da cui il materiale è derivato.
Nonostante queste distinzioni, tutte le voci relative alla cannabis nel database della Commissione Europea sono state contrassegnate come vietate, il che non è necessariamente corretto. L’olio di semi di canapa è già stato usato per diversi anni nei cosmetici ed è ottenuto dalle varietà industriali di cannabis che possono essere coltivate legalmente nell’Unione Europea. L’olio di semi di cannabis è consentito per l’uso (nonostante la recente errata registrazione nella banca dati) attraverso il collegamento orizzontale tra il regolamento europeo sui cosmetici e la convenzione internazionale sugli stupefacenti.
In attesa che arrivi una decisione definitiva, è lecito comunque chiedersi: esistono davvero evidenze sulla funzionalità cosmetica dell’olio di canapa? Sembrerebbe proprio di sì. L’olio di canapa (unico estratto a essere ammesso per l’uso cosmetico) oltre a essere un ingrediente che conferisce setosità e rapido assorbimento alle formulazioni cosmetiche, è un ottimo idratante ed emolliente, ha proprietà antiossidanti e lenitive e possiede anche una certa azione antibatterica.
Queste caratteristiche lo rendono un candidato ideale alla formulazione di prodotti ecosostenibili e dermoaffini. Infatti contiene i benèfici omega-3, molto importanti per mantenere inalterata e/o ripristinare la funzionalità di barriera dell’epidermide, e anche fitosteroli (analoghi vegetali degli ormoni estrogeni, particolarmente apprezzati per il trattamento della cute in menopausa) e toco-feroli (vitamina E).
Le parti vietate (estratti, resine o tinture da infiorescenze, foglie e gemme), invece, esercitano un effetto anti-infiammatorio e un’azione analgesica farmacologica e sono assolutamente fuori legge. È importante sottolineare che i prodotti cosmetici contenenti estratti di cannabis devono comunque aderire alla definizione legale di un prodotto cosmetico, cioè di prodotto destinato a essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Questa definizione di legge implica che il prodotto co-smetico venga utilizzato su cute integra e a scopo non terapeutico.
Articolo della Dottoressa Adele Sparavigna per https://4me.styl